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    aggressioni a medici e infermieri

    Psicologia sociale

    Aggressioni a medici e infermieri

    Cosa dice la legge italiana

    di Emanuele Fazio

    Aggressioni a medici e infermieri
    Cosa dice la legge italiana

    Le aggressioni a medici e infermieri trovano spesso spazio tra le notizie di cronaca. Oggi ci soffermeremo sulla legge italiana per la violenza a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari

    La legge 14 agosto 2020, n. 113, reca “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. Analizziamone il contenuto.

    All’art. 2, comma 1, è stata disposta l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con il preciso compito di monitoraggio, studio e promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza delle figure professionali richiamate.

    Emanuele Fazio
    Psicologo a Roma Nord


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    Insediamento dell’Osservatorio e indizione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro le aggressioni a medici e infermieri

    Il Ministero della Salute con decreto 13 gennaio 2022 ha ratificato l’istituzione presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e con decreto 27 gennaio 2022 ha indetto la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si svolgerà il 12 marzo di ogni anno, con il preciso fine di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.

    L’Osservatorio si è insediato l’11 marzo 2022, precedendo di un giorno la prima “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” istituita dall’art. 8 della legge 113/2020 e decretata il 27 gennaio 2022.

    In data 20 marzo 2023 è stata presentata in Parlamento la prima relazione sulle attività dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie per l’anno 2022.

    I compiti dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

    All’Osservatorio sono stati attribuiti i seguenti compiti:

    • monitorare gli episodi di aggressioni a medici e infermieri nell’esercizio delle loro funzioni;
    • monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
    • promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e contenere le conseguenze che tali atti determinano agli operatori sanitari e socio-sanitari;
    • monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
    • promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
    • promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

    L’Osservatorio, secondo quanto previsto dalla legge n. 113 del 2020, acquisisce, con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità , istituito presso l’Agenas , e con il supporto degli ordini professionali, i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.

    Gli altri articoli della legge italiana per la violenza a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari
    Articolo 4

    L’articolo 4 della suddetta legge apporta modifiche all’articolo 583-quater del codice penale, riviste dal Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34. Nel delitto di lesioni personali, la figura del pubblico ufficiale include adesso anche quella del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Pertanto, in caso di lesioni non gravi, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, si applica la reclusione da quattro a dieci anni (lesioni gravi) e da otto a sedici anni (lesioni gravissime).

    Articolo 5

    L’art. 5 della legge ha aggiunto, inoltre, il comma 11-octies all’articolo 61 del codice penale (circostanze aggravanti comuni) prevedendo anche quella dell’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

    Articolo 6 – Modifiche in materia di procedibilità d’ufficio

    L’ art. 6 ha apportato ulteriori modifiche al codice penale in materia di procedibilità, sia all’art. 581 (delitto di percosse), sia all’art. 582 (delitto di lesione personale). Per entrambi gli articoli, in presenza dell’aggravante prevista dal comma 11-octies prima detta, la procedibilità non è più a querela della persona offesa ma diventa d’ufficio (obbligatorietà dell’azione penale). Non si tratta di una modifica di poco conto. Tutti gli esercenti una professione sanitaria che, a qualsiasi titolo, prestano servizio in un’organizzazione sanitaria ricoprono sempre almeno la qualifica di incaricato di pubblico servizio (ex art. 362 c.p.) e, in taluni casi, acquisiscono, in modo permanente o transitorio, la qualifica di pubblico ufficiale (ex art. 361 c.p.). 

    Il codice penale

    Il codice penale impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio l’obbligo di informare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi notizia di reato relativa a delitti procedibili d’ufficio, la cui violazione è punita con una sanzione, da 30 euro a 516 euro nel caso di pubblico ufficiale (ex art. 361 c.p.) e fino a 103 euro per incaricato di un pubblico servizio (ex art. 362 c.p.). Nella fattispecie, gli operatori sanitari e sociosanitari che ricoprono le qualifiche prima dette sono tenuti ad informare l’Autorità Giudiziaria qualora siano testimoni o vittime dirette di percosse e/o lesioni personali a danno di operatori sanitari e sociosanitari e quindi anche a danno di sé stessi.

    Articolo 7 – Presidi fissi di polizia e carabinieri negli ospedali

    Assume rilievo, anche l’art. 7 della legge: al fine di prevenire le aggressioni a medici e infermieri, le strutture presso le quali opera il personale sanitario e socio-sanitario devono prevedere, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il tempestivo intervento.

    Articolo 9

    L’art. 9 introduce una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, costituita dal pagamento di una somma compresa tra 500 e 5.000 euro, a carico di chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie in argomento.

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