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La violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari

di Emanuele Fazio

Psicologia sociale

La violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari

La violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari

La violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari (e altre figure operanti nel settore) è un sottoinsieme della violenza sul posto di lavoro, che è a sua volta un sottoinsieme del concetto di violenza.

Il concetto di violenza

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, con il termine violenza, intende “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, contro sé stessi, un’altra persona o contro un gruppo o una comunità, che provoca o ha un’alta probabilità di provocare lesioni, morte, danni psicologici, abuso o privazione”[1].

La violenza sul posto di lavoro

La violenza sul posto di lavoro è “[l’] insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e che includono la violenza di genere e le molestie. Con violenza di genere e molestie si intendono:

  • la violenza e le molestie perpetrate a danno di persone a causa del loro sesso o genere o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un particolare sesso o genere;
  • le molestie sessuali.[2].
Pratiche e comportamenti

Le pratiche e i comportamenti che possono essere ricondotti al concetto generale di violenza e molestie sul luogo di lavoro è molto ampio, e il confine con l’altro insieme che contiene le pratiche e i comportamenti ritenuti invece accettabili è spesso poco delimitato. Inoltre, la percezione in contesti e culture tra loro differenti su ciò che costituisce violenza è così variegata, che trovare una definizione condivisa può rappresentare una sfida non di poco conto.

Inoltre, i comportamenti agiti nei confronti dei lavoratori possono essere giudicati inaccettabili solo ed esclusivamente da chi ne subisce le conseguenze o teme di subirle, quindi dai lavoratori medesimi. A loro spetta quindi l’ultima parola su cosa debba definirsi come violenza, molestia o abuso, per quanto attiene il loro specifico caso, se già vittimizzati, o la loro personale rappresentazione del fenomeno.

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° stati d’ansia e depressivi;
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° difficoltà relazionali al lavoro, a scuola, in famiglia e con il partner.

Un po’ di storia

Storicamente, il primo sforzo significativo verso una definizione condivisa fu compiuto in occasione del meeting organizzato dalla Commissione Europea a Dublino nel maggio 1995, in cui venne proposta e ratificata la seguente definizione: “episodi in cui le persone subiscono abusi, minacce o aggressioni, in circostanze correlate al loro lavoro e tali da determinare il rischio di compromissione della loro sicurezza, salute e/o benessere”[3].

In sostanza, violenza, violenza sul posto di lavoro e violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari sono concetti le cui definizioni sono sovrapponibili.

La Guideline[4] edita a cura dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Consiglio Internazionale delle Professioni Infermieristiche e della Federazione Sindacale Internazionale dei Lavoratori del Settore Pubblico quale atto finale del Programma Congiunto sulla Violenza sul Posto di Lavoro nel Settore Sanitario (JPWVHS), dal titolo “Framework Guidelines for Addressing Workplace Violence in the Health Sector” (Ginevra, 2002), definisce la violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari adottando la dicitura licenziata dal meeting della Comunità Europea prima citata, con l’aggiunta della frase “compresi gli spostamenti verso e dal posto di lavoro”.

Tale specificazione cattura anche tutti quegli episodi che lungi dall’essere ricondotti a reazioni di natura impulsiva e preterintenzionale, contemplino la premeditazione da parte dell’offensore.

La stessa, riporta la dicitura dell’Istituto Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH): “atti violenti (comprese le aggressioni fisiche e le minacce di aggressione) diretti a persone al lavoro o in servizio”[5]. Sempre secondo il NIOSH, la violenza sul posto di lavoro spazia dal linguaggio offensivo o minaccioso fino all’omicidio[6].

In Italia

In Italia, le definizioni sono quelle dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, che riprendono sia la definizione del NIOSH (ma da una pubblicazione precedente a quella del 2002) che la definizione del JPWVHS[7]. La stessa definizione del NIOSH è contenuta nella Raccomandazione n. 8/2007 del Ministero della Salute[8].

La violenza sul posto di lavoro a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari (e altre figure occupate all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) sembrerebbe non presentare caratteristiche tali da differenziarla dalla violenza in altri ambiti settoriali.

La violenza a danno degli operatori sanitari differisce dalla violenza sul posto di lavoro in generale, in quanto in altri settori la violenza è spesso determinata da reati contro il patrimonio, mentre negli ospedali è prevalentemente determinata “dai pazienti e occasionalmente dai loro familiari che si sentono frustrati, vulnerabili e fuori controllo”[9].

Prevalenza del fenomeno

Una recente revisione sistematica della letteratura congiunta ad una meta-analisi riguardo alla prevalenza della violenza sul posto di lavoro nel settore sanitario, ha evidenziato che nel mondo, nel periodo di un anno, il 61,9% dei lavoratori ha subito una qualche forma di violenza (Intervallo di confidenza 95%, 56,1% ≤ µ ≥ 67,6%), il 42.5% (IC 95%, 38,9% ≤ µ ≥ 46,0% CI 38.9%) ha subito violenza non di natura fisica e il 24,4% (IC 95%, 22,4% ≤ µ ≥ 26,4%) di natura fisica.

Bibliografia

[1] Krug E.G. et al., eds. World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, 2002.

[2] Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione e ratificata con legge n. 4 del 15 gennaio 2021 dal Parlamento italiano.

[3] Wynne, R., Clarkin, N., Cox, T., & Griffith, A. (1997). Guidance on the prevention of violence at work. Office for Official Publications of the European Communities.

[4] Guidelines for Preventing Workplace Violence for Healthcare and Social Service Workers (2016).

[5] CDC/NIOSH. Violence. Occupational Hazards in Hospitals. 2002. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-101/pdfs/2002-101.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2002101

[6] ibidem

[7] “Ogni aggressione fisica o tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro” e “Incidenti in cui i lavoratori sono abusati, minacciati o aggrediti in situazioni correlate al lavoro, incluso il trasferimento, e che comportano un rischio implicito o esplicito per la loro sicurezza, benessere o salute”.

[8] Dipartimento della qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio III

[9] CDC/NIOSH. Violence. Occupational Hazards in Hospitals. 2002. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-101/pdfs/2002-101.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2002101

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